Art. 1.
(Attività di mediazione).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il pubblico ministero o il giudice, in qualunque stato e grado del procedimento, d'ufficio o su richiesta dell'indagato, dell'imputato, dell'esercente la potestà dei genitori, della parte lesa o dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, dispongono che si proceda all'attività di mediazione».